TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

      Identico.

      2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.  
      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.  
      4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.